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Декрет флуссі – 2017. Повний текст

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017  Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2017 (GU n.60 del 13-3-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive

modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   Testo   unico   delle

disposizioni concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme

sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico

dell’immigrazione»;

Visto,  in  particolare,  l’art.  3,  comma  4,  del  testo  unico

dell’immigrazione, il quale dispone  che  la  determinazione  annuale

delle quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello

Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

sulla base  dei  criteri  generali  per  la  definizione  dei  flussi

d’ingresso  individuati  nel   documento   programmatico   triennale,

relativo  alla  politica  dell’immigrazione  e  degli  stranieri  nel

territorio dello Stato, ed inoltre dispone,  ai  sensi  della  stessa

norma,  che  «in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto   di

programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’

provvedere in via transitoria,  con  proprio  decreto,  entro  il  30

novembre,  nel  limite  delle  quote  stabilite  nell’ultimo  decreto

emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394,  recante  il  regolamento  di   attuazione   del   testo   unico

sull’immigrazione;

Considerato che il documento programmatico triennale non e’  stato

emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  14

dicembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  2

febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria  dei  flussi

d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio  dello  Stato

per l’anno 2016, che ha previsto una  quota  di  ingresso  di  17.850

cittadini  non  comunitari  per  motivi  di  lavoro  non  stagionale,

subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini

non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto

una quota complessiva di 30.850 unita’ per l’ingresso  in  Italia  di

lavoratori non comunitari;

Visto il decreto legislativo  29  ottobre  2016,  n.  203,  recante

attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso  e

di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi  di  impiego  in

qualita’  di  lavoratori  stagionali,   pubblicato   nella   Gazzetta

Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;

Considerato che per l’anno 2017 e’ necessario prevedere una  quota

di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro  non  stagionale,

residenti all’estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione

professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi

dell’art. 23 del citato testo unico  sull’immigrazione,  al  fine  di

assicurare continuita’ ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai  sensi  dell’art.  21  del  medesimo  testo  unico

sull’immigrazione  e’  opportuno  prevedere  una   quota   d’ingresso

riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto  conto  inoltre  delle  esigenze   di   specifici   settori

produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per

particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l’esigenza di consentire la conversione in  permessi  di

soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di

soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessita’ di prevedere una quota di  ingresso

di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale  da  ammettere  in

Italia per l’anno 2017, per le esigenze del settore  agricolo  e  del

settore turistico-alberghiero e che, allo scopo  di  semplificare  ed

ottimizzare procedure e tempi per l’impiego dei lavoratori stagionali

da parte dei datori di lavoro, e’ opportuno incentivare le  richieste

di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una  specifica  quota

all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti puo’ provvedersi  con  decreto  del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di

programmazione transitoria, nel limite  della  quota  complessiva  di

30.850  unita’  per  l’ingresso   di   lavoratori   non   comunitari,

autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri del 14 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  16

dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri,  onorevole  avv.  Maria  Elena

Boschi,  e’  stata  conferita  la  delega  per  talune  funzioni  del

Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

       Art. 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei

lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono  ammessi  in  Italia,

per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di

lavoro  autonomo,  i  cittadini  non  comunitari  entro   una   quota

complessiva massima di 30.850 unita’.

               Art. 2

1. Nell’ambito  della  quota  massima  indicata  all’art.  1,  sono

ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e

di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di

13.850 unita’.

2. Nell’ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in

Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all’estero,

che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei

Paesi d’origine ai sensi dell’art.  23  del  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

3. E’ consentito inoltre l’ingresso in Italia per motivi di  lavoro

subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo,  nell’ambito  della

quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana  per

parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta

di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nell’ambito della quota prevista al comma 1, e’  autorizzata  la

conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell’Unione europea.

5. E’ inoltre autorizzata,  nell’ambito  della  quota  indicata  al

comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo

di:

a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio  e/o  formazione

professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell’Unione europea.

        Art. 3

1.  E’  consentito  l’ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro

autonomo, nell’ambito della quota prevista all’art. 2,  comma  1,  di

2.400 cittadini non  comunitari  residenti  all’estero,  appartenenti

alle seguenti categorie :

a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di

interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego  di  risorse

proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,

nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni

regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a

livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da

pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo

espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011,

n. 850;

d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione

professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei

requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11

maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up

innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in

presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono

titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

    Art. 4

1. Nell’ambito  della  quota  massima  indicata  all’art.  1,  sono

ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei

settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari

residenti all’estero entro una quota di 17.000 unita’.

2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i

lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),

Costa  d’Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di

Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,  Kosovo,  Mali,

Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell’ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente

articolo, e’ riservata una quota di 2.000 unita’ per i lavoratori non

comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano

fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale

almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali  il  datore

di lavoro presenti richiesta di nulla  osta  pluriennale  per  lavoro

subordinato stagionale.

Art. 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente

decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori  non  comunitari  indicate  agli

articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del  settimo  giorno  successivo  alla

data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica Italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’art.  4,

dalle ore 9,00  del  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana.

     Art. 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,

previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali tra le  Direzioni  territoriali  del

lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,

qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi

quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente

decreto, puo’ effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle

effettive  necessita’  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo

restando il limite massimo complessivo indicato all’art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 7,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con

riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non

comunitari formati all’estero prevista dall’art. 2, comma 2.

Art. 7

Le disposizioni attuative relative  all’applicazione  del  presente

decreto  saranno  definite,  in  un’ottica  di  semplificazione,  con

apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell’interno  e   del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il  Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 13 febbraio 2017

p. Il Presidente

del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato

Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 497

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